Il settore della distribuzione ed utilizzo del carburante ad uso privato è stato interessato dalle novità normative introdotte dal Decreto ministeriale del 22 novembre 2017 che è entrato in vigore il 5 Gennaio 2018.
Si tratta di un provvedimento che riguarda l’utilizzo dei contenitori-distributori mobili fino a 9 metri cubi destinati all’erogazione di carburanti di categoria C (gasolio) ad uso privato.
Analizzando il Decreto ministeriale, come da “Gazzetta ufficiale n. 285 del 06/12/2017”, si evince che dalla data di entrata in vigore dello stesso i contenitori-distributori possono essere:
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- MONOPARETE metallica ma con bacino di contenimento al 110% della capacità geometrica del serbatoio e con tettoia di protezione.
- A doppia parete con entrambi i serbatoi in metallo;
- A doppia parete con serbatoio esterno in materiale non metallico con classe A1 di reazione al fuoco;
- A doppia parete con entrambi i serbatoi in materiale non metallico di classe A1 di reazione al fuoco;
- A doppia parete con parete interna non metallica di classe A1 di reazione al fuoco ed esterna metallica.
Mentre in precedenza la possibilità di utilizzo era limitata alle sole attività di azienda agricola, cave, cantieri e autotrasporto, il nuovo Decreto amplia ed includerà l’installazione a tutte le attività merceologiche.
Il decreto non si applica solo alle nuove installazioni ma impone l’obbligo di adeguamento anche ai serbatoi esistenti se sprovvisti di CPI/SCIA o titoli abilitativi.
Viene ad ogni modo richiesta la regolarizzazione al Comando VVF, sia in caso di adeguamento per assenza CPI che per nuova installazione.